Il Comandante è ufficiale di polizia giudiziaria e, in tale qualità, esercita i poteri di cui agli artt.221 e seguenti del Codice di Procedura Penale, nel caso che siano commessi reati a bordo in corso di navigazione ed esercita la sua autorità su tutte le persone che si trovano a bordo (equipaggio e passeggeri). Egli ha poteri disciplinari e di polizia di sicurezza della navigazione.
Il passeggero, dal momento dell’imbarco e fino allo sbarco, deve attenersi alle disposizioni date dal Comando di bordo; inoltre deve improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza, vigilando sulla sicurezza e incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose, e ciò ove più lo richiedano le condizioni meteo-marine del viaggio.
In caso di emergenza, i passeggeri devono mettersi a disposizione del Comandante e degli Ufficiali e devono eseguire disciplinatamente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno.
In conformità alle vigenti norme antiterroristiche (ISPS), i passeggeri possono in qualsiasi momento essere soggetti a ispezione del bagaglio e\o richiesta di esibizione di documenti di identità da parte degli Ufficiali della nave.
Tutti i passeggeri devono uniformarsi ai regolamenti e alle prescrizioni delle Autorità marittime, portuali, doganali, sanitarie e di pubblica sicurezza. Essi sono responsabili di qualsiasi violazione nei confronti delle competenti Autorità e nei confronti della Società. La Società ha diritto di rivalsa su di essi, per tutti i danni, le spese, multe, ammende, sanzioni amministrative e di ogni altro tipo, che possano derivare alla stessa dalle sopra citate violazioni.
Responsabilità dei veicoli e del carico
Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico deve provvedere, a propria esclusiva cura, spese e rischio, alla sistemazione e rizzatura del carico, sul veicolo o all’interno del contenitore, nonché alla chiusura, copertura e piombatura del veicolo stesso e/o contenitore. Pertanto, Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico rimane responsabile, solidalmente con il proprietario del carico e il caricatore/mittente (se diversi dal conducente), per i danni alla società e a terzi derivanti dalla inosservanza delle dette prescrizioni. In nessun caso, la Società è responsabile per perdita e/o danni al carico e/o al veicolo/contenitore, derivanti da mancanza o inidoneità o insufficienza della rizzatura, chiusura o copertura, così come da sovraccarico del veicolo/contenitore, restando convenuto che i veicoli e i contenitori sovraccarichi viaggiano a esclusivo rischio e pericolo del caricatore, e sono soggetti a un supplemento di nolo, secondo i prezzi vigenti.
Il veicolo, comprensivo di eventuale rimorchio e/o roulotte, con quanto ivi contenuto, in assenza di apposita dichiarazione scritta del passeggero, del conducente o il responsabile del carico, si intende accettato dalla Società, senza dichiarazione di valore: pertanto, la responsabilità della Società per perdita e/o danni al veicolo, fermi gli esoneri e la franchigia di cui all’art. 17, non può eccedere il limite di legge.
È obbligatorio presentare all’imbarco veicoli con il carico imballato, sistemato e rizzato opportunamente e con gli accorgimenti e gli eventuali sistemi di custodia richiesti dal tipo di merce e dal tipo di veicolo, il tutto secondo criteri idonei al trasporto via mare.
Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico rimane, inoltre, esclusivamente responsabile di eventuali danni al proprio veicolo, alle merci e ai bagagli ivi contenuti, alla propria persona, nonché alle persone presenti sul veicolo.
Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico è, inoltre, esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, loro veicoli, merci e bagagli.
Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico deve esibire, al momento della presentazione all’imbarco dei veicoli e dei contenitori, il documento di trasporto emesso dalla Società o dai suoi Agenti, un proprio documento di riconoscimento, nonché tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto, compresi quelli doganali.
La Società, infatti, non risponde di eventuali ammanchi di bagagli e/o oggetti personali all’interno del veicolo.
La Società non è responsabile per perdita e/o danni derivanti da qualsiasi altra causa e/o determinati ai veicoli o contenitori indicati nel presente documento e/o alle merci in essi contenute, da qualsiasi altro veicolo o contenitore imbarcato sulla stessa nave. Resta inteso che, in caso di abbattimento del carico, le spese di ripristino e quant’altre necessarie, sono a carico dell’avente diritto alla riconsegna, anche se anticipate dalla Compagnia per motivi di sicurezza.
L’accettazione dell’imbarco da parte del Comando della nave non implica il riconoscimento dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate dai caricatori nei documenti di trasporto, né dell’esistenza delle condizioni di cui al presente documento, con conseguente esclusione di ogni responsabilità per il Comando della nave e per la Società, anche nei confronti di terzi, in ordine alle dichiarazioni dei caricatori, ai requisiti dei veicoli e/o contenitori e alla sistemazione del carico.
Il caricatore è, comunque, responsabile di tutti i danni alla nave e a terzi conseguenti a inadempimenti riferibili ai sopra elencati obblighi di cui al presente articolo.
Qualora il consegnatario o autista dei veicoli o contenitori presentati all’imbarco sia persona diversa dal caricatore indicato nel documento di trasporto, l’anzidetto consegnatario o autista sottoscrive il contratto di trasporto in nome e per conto del caricatore, in qualità di mandatario del medesimo.
Riconsegna e deposito del carico
All’arrivo della nave, la riconsegna dei veicoli e/o contenitori avviene previa restituzione alla Società del documento di trasporto (Interchange), regolarmente firmato per ricevuta.
I conducenti accompagnatori e/o ricevitori devono tempestivamente ritirare i propri veicoli e/o contenitori al momento in cui la nave sia pronta per le operazioni di sbarco.
Qualora all’arrivo i veicoli e/o contenitori non siano stati tempestivamente ritirati, la Società provvede, sempre a spese, rischio e responsabilità del caricatore e ricevitore, a mettere il veicolo e/o contenitore a terra e la riconsegna avviene soltanto dopo rimborso di tutte le spese dovute per il trasporto, per la sosta a terra e per le operazioni di sbarco.
Nel caso in cui per qualsiasi causa i veicoli e/o contenitori non possano essere riconsegnati al caricatore e/o ricevitore, per assenza o rifiuto del medesimo, i veicoli e/o contenitori possono rimanere parcheggiati a terra incustoditi a rischio del caricatore e/o ricevitore e la Società non risponde di danni e/o ammanchi ai veicoli e/o contenitori e alla merce ivi caricata e/o contenuta.
La riconsegna dei veicoli e/o contenitori e del loro carico deve intendersi effettuata (per specifica pattuizione contrattuale derogativa – ex art. 424 cod. nav. – a favore del vettore della normativa sulla responsabilità di cui all’art. 422 cod. nav.), sin dall’inizio delle operazioni di scaricazione, anche se eseguita con mezzi di bordo.
Con riferimento ai trasporti Milazzo/Isole Eolie/Napoli e viceversa, nell’ipotesi che il veicolo non venga ritirato tempestivamente dal soggetto ricevente al porto di sbarco, la Società si intende irrevocabilmente istruita ed autorizzata da parte del caricatore/mittente, anche ai sensi dell’art. 450 Cod. Nav., a trasportare (ad esclusivo rischio e spese del caricatore/mittente) il veicolo sino al porto di partenza/origine della corsa (Milazzo) e ad affidarlo in consegna a una società esterna che ne curerà la custodia fuori dall’area portuale e che addebiterà al caricatore/mittente/ricevitore il proprio listino prezzi.