Il Comandante è ufficiale di polizia giudiziaria e, in tale qualità, esercita i poteri di cui agli artt.221 e seguenti del Codice di Procedura Penale, nel caso che siano commessi reati a bordo in corso di navigazione ed esercita la sua autorità su tutte le persone che si trovano a bordo (equipaggio e passeggeri). Egli ha poteri disciplinari e di polizia di sicurezza della navigazione.
Il passeggero, dal momento dell’imbarco e fino allo sbarco, deve attenersi alle disposizioni date dal Comando di bordo; inoltre deve improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza, vigilando sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose, e ciò ove più lo richiedano le condizioni meteo-marine del viaggio.
In caso di emergenza, i passeggeri devono mettersi a disposizione del Comandante e degli Ufficiali e devono eseguire disciplinatamente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno.
In conformità alle vigenti norme antiterroristiche (ISPS), i passeggeri possono in qualsiasi momento essere soggetti a ispezione del bagaglio e\o richiesta di esibizione di documenti di identità da parte degli Ufficiali della nave.
Tutti i passeggeri devono uniformarsi ai regolamenti e alle prescrizioni delle Autorità marittime, portuali, doganali, sanitarie e di pubblica sicurezza. Essi sono responsabili di qualsiasi violazione nei confronti delle competenti Autorità e nei confronti della Società. La Società ha diritto di rivalsa su di essi, per tutti i danni, le spese, multe, ammende, sanzioni amministrative e di ogni altro tipo, che possano derivare alla stessa dalle sopra citate violazioni.
Responsabilità dei veicoli e del carico
Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico deve provvedere, a propria esclusiva cura, spese e rischio, alla sistemazione e rizzatura del carico, sul veicolo o all’interno del contenitore, nonché alla chiusura, copertura e piombatura del veicolo stesso e/o contenitore. Pertanto, Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico rimane responsabile, solidalmente con il proprietario del carico e il caricatore/mittente (se diversi dal conducente), per i danni alla società e a terzi derivanti dalla inosservanza delle dette prescrizioni. In nessun caso, la Società è responsabile per perdita e/o danni al carico e/o al veicolo/contenitore, derivanti da mancanza o inidoneità o insufficienza della rizzatura, chiusura o copertura, così come da sovraccarico del veicolo/contenitore, restando convenuto che i veicoli e i contenitori sovraccarichi viaggiano a esclusivo rischio e pericolo del caricatore, e sono soggetti a un supplemento di nolo, secondo i prezzi vigenti.
Il veicolo, comprensivo di eventuale rimorchio e/o roulotte, con quanto ivi contenuto, in assenza di apposita dichiarazione scritta del passeggero, del conducente o il responsabile del carico, si intende accettato dalla Società, senza dichiarazione di valore: pertanto, la responsabilità della Società per perdita e/o danni al veicolo, fermi gli esoneri e la franchigia di cui all’art. 17, non può eccedere il limite di legge.
È obbligatorio presentare all’imbarco veicoli con il carico imballato, sistemato e rizzato opportunamente e con gli accorgimenti e gli eventuali sistemi di custodia richiesti dal tipo di merce e dal tipo di veicolo, il tutto secondo criteri idonei al trasporto via mare.
Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico rimane, inoltre, esclusivamente responsabile di eventuali danni al proprio veicolo, alle merci e ai bagagli ivi contenuti, alla propria persona, nonché alle persone presenti sul veicolo.
Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico è, inoltre, esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, loro veicoli, merci e bagagli.
Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico deve esibire, al momento della presentazione all’imbarco dei veicoli e dei contenitori, il documento di trasporto emesso dalla Società o dai suoi Agenti, un proprio documento di riconoscimento, nonché tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto, compresi quelli doganali.
La Società infatti non risponde di eventuali ammanchi di bagagli e/o oggetti personali all’interno del veicolo.
La Società non è responsabile per perdita e/o danni derivanti da qualsiasi altra causa e/o determinati ai veicoli o contenitori indicati nel presente documento e/o alle merci in essi contenute, da qualsiasi altro veicolo o contenitore imbarcato sulla stessa nave. Resta inteso che, in caso di abbattimento del carico, le spese di ripristino e quant’altre necessarie, sono a carico dell’avente diritto alla riconsegna, anche se anticipate dalla Compagnia per motivi di sicurezza.
L’accettazione dell’imbarco da parte del Comando della nave non implica il riconoscimento dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate dai caricatori nei documenti di trasporto, né dell’esistenza delle condizioni di cui al presente documento, con conseguente esclusione di ogni responsabilità per il Comando della nave e per la Società, anche nei confronti di terzi, in ordine alle dichiarazioni dei caricatori, ai requisiti dei veicoli e/o contenitori e alla sistemazione del carico.
Il caricatore è, comunque, responsabile di tutti i danni alla nave e a terzi conseguenti a inadempimenti riferibili ai sopra elencati obblighi di cui al presente articolo.
Qualora il consegnatario o autista dei veicoli o contenitori presentati all’imbarco sia persona diversa dal caricatore indicato nel documento di trasporto, l’anzidetto consegnatario o autista sottoscrive il contratto di trasporto in nome e per conto del caricatore, in qualità di mandatario del medesimo.
Riconsegna e deposito del carico
All’arrivo della nave, la riconsegna dei veicoli e/o contenitori avviene previa restituzione alla Società del documento di trasporto (Interchange), regolarmente firmato per ricevuta.
I conducenti accompagnatori e/o ricevitori devono tempestivamente ritirare i propri veicoli e/o contenitori al momento in cui la nave sia pronta per le operazioni di sbarco.
Qualora all’arrivo i veicoli e/o contenitori non siano stati tempestivamente ritirati, la Società provvede, sempre a spese, rischio e responsabilità del caricatore e ricevitore, a mettere il veicolo e/o contenitore a terra e la riconsegna avviene soltanto dopo rimborso di tutte le spese dovute per il trasporto, per la sosta a terra e per le operazioni di sbarco.
Nel caso in cui per qualsiasi causa i veicoli e/o contenitori non possano essere riconsegnati al caricatore e/o ricevitore, per assenza o rifiuto del medesimo, i veicoli e/o contenitori possono rimanere parcheggiati a terra incustoditi a rischio del caricatore e/o ricevitore e la Società non risponde di danni e/o ammanchi ai veicoli e/o contenitori e alla merce ivi caricata e/o contenuta.
La riconsegna dei veicoli e/o contenitori e del loro carico deve intendersi effettuata (per specifica pattuizione contrattuale derogativa – ex art. 424 cod. nav. – a favore del vettore della normativa sulla responsabilità di cui all’art. 422 cod. nav.), sin dall’inizio delle operazioni di scaricazione, anche se eseguita con mezzi di bordo.