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Promozione di Pasqua disponibile già da Sabato 17 Marzo La C&T è lieta di comunicare ai propri clienti che la promozione di Pasqua, valida per le linee delle Autostrade d'Amare, sarà disponibile già a decorrere da sabato 17 marzo. |
Informazioni: Condizioni di Trasporto Merci
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Definizioni Le parole “Società”, “Compagnia” e “Vettore” identificano la “Caronte&Tourist S.p.A.”; “Veicolo” comprende qualsiasi mezzo di trasporto, gommato o cingolato, autonomo e non; “Caricatore” designa chi richiede l’imbarco, il presentatore del veicolo all’imbarco, l’autista, lo speditore del container ed è da considerarsi anche quale delegato del ricevitore nel porto di sbarco; le parole “Container” e “contenitore” comprendono qualsiasi contenitore, cassa, cisterna trasportabile, paletta o base in legno o qualsiasi altra facilitazione di trasporto usata per consolidare e trasportare la merce. La Società Caronte&Tourist S.p.A. assume il trasporto dei veicoli e dei contenitori alle seguenti condizioni il cui contenuto il caricatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di ben conoscere e di accettare, nonché alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ove non derogate dalla seguente normativa contrattuale. 1 - Il presente contratto di trasporto è valido soltanto per i veicoli e/o i contenitori indicati e per la nave e la partenza in esso indicati. Il caricatore è tenuto a custodire diligentemente il presente documento, per giustificare il proprio diritto al trasporto e ad esibirlo a ogni funzionario della compagnia o ufficiale della nave che gliene facesse richiesta. Il contratto non è trasferibile. 2 - Prezzo di passaggio 3- Presentazione all’imbarco, sistemazione a bordo e sbarco, responsabilità Il caricatore è tenuto: a) a compilare, per la parte di sua competenza, ai fini della “dichiarazione d’imbarco”, il contratto di trasporto, indicando negli appositi spazi i dati ivi richiesti; b) a presentare i veicoli e i contenitori all’imbarco almeno due ore prima della partenza; c) ad esibire al momento della presentazione all’imbarco dei veicoli e dei contenitori, il documento di trasporto emesso dalla Società o dai suoi Agenti, nonché tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto, compresi quelli doganali; d) ad utilizzare per il trasporto marittimo, in considerazione della pecularità di tale trasporto, veicoli efficienti in ogni parte, in particolare relativamente agli organi di frenatura, sospensione e rotolamento, e di altezza non superiore a m. 4 da terra; e) a presentare all’imbarco veicoli con il carico sistemato e rizzato sui veicoli stessi con la diligenza e gli accorgimenti richiesti dalla tipologia della merce e dalle caratteristiche del veicolo, il tutto secondo criteri idonei al trasporto via mare; f) a provvedere a propria esclusiva cura, spese e rischio, alla sistemazione e rizzatura del carico, sul veicolo o all’interno del contenitore, nonché alla chiusura, copertura e piombatura del veicolo stesso e/o contenitore. In nessun caso il vettore sarà responsabile per perdita e/o danni al carico e/o al veicolo/contenitore, derivati da mancanza o inidoneità o insufficienza della rizzatura, chiusura o copertura, così come da sovraccarico del veicolo/contenitore, restando convenuto che i veicoli e i contenitori sovraccarichi viaggiano a esclusivo rischio e pericolo del caricatore, e saranno soggetti ad un supplemento di nolo, secondo la tariffa. Parimenti la Compagnia non sarà responsabile per perdita e/o danni derivanti da qualsiasi altra causa e/o determinati ai veicoli o contenitori indicati nel presente documento e/o alle merci in essi contenute, da qualsiasi altro veicolo o contenitore imbarcato sulla stessa nave. Resta inteso che in caso di abbattimento del carico le spese di ripristino e quant’altre necessarie, saranno a carico dell’avente diritto alla riconsegna anche se anticipate dalla Compagnia per motivi di sicurezza. L’accettazione dell’imbarco da parte del Comando della nave non implica il riconoscimento dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate dai caricatori nei documenti di trasporto, né dell’esistenza delle condizione di cui ai punti d), e) ed f) del presente articolo, con conseguente esclusione di ogni responsabilità per il Comando della nave e per la Compagnia, anche nei confronti di terzi, in ordine alle dichiarazioni dei caricatori, ai requisiti dei veicoli e/o contenitori ed alla sistemazione del carico. Il caricatore sarà comunque responsabile di tutti i danni alla nave e a terzi conseguenti ad inadempimenti riferibili ai sopra elencati obblighi di cui alle lettere da a) a f) del presente articolo. 4 - Qualora il consegnatario o autista dei veicoli o contenitori presentati all’imbarco sia persona diversa dal caricatore indicato nel documento di trasporto, l’anzidetto consegnatario o autista sottoscrive il contratto di trasporto in nome e per conto del caricatore, in qualità di mandatario del medesimo 5 - Mancata partenza 6 - La prenotazione, l’emissione del documento di trasporto e il pagamento del prezzo non costituiscono impegno per la Società che la nave sia pronta a ricevere i veicoli e/o i contenitori né che i veicoli o contenitori saranno effettivamente imbarcati. L’effettivo imbarco dipende dalle esigenze della Compagnia e dalla sicurezza a bordo, e da qualsiasi altro motivo che possa impedire l’imbarco. Nell’ipotesi che l’imbarco non avvenisse per fatto della Compagnia, questa dovrà soltanto restituire il nolo o parte di nolo incassato, e non sarà tenuta a rispondere per spese e danni di alcun tipo. 7 - La Società ha piena facoltà di sopprimere la partenza annunciata, di aggiungere od omettere scali, di fare iniziare o terminare il viaggio in un porto diverso da quello stabilito, di destinare la nave ad altra linea, di sostituire la nave prevista, di anticipare o ritardare la data e l’ora di partenza. Non è parimenti vincolante per la Società l’indicazione della data e dell’ora prevista per l’arrivo a destinazione della nave. In nessuno dei casi contemplati nel presente articolo il Caricatore avrà diritto al risarcimento dei danni e/o al rimborso di spese di qualsiasi natura. 8 - Imbarco e sbarco, responsabilità I conduttori dei veicoli o dei trattori o degli altri mezzi eventualmente impiegati (anche se dipendenti da impresa portuale o da altri terzi), nell’eseguire le operazioni di imbarco, sbarco e sosta, operano quali incaricati dei caricatori e dei ricevitori, i quali sono anche responsabili dei danni eventualmente arrecati dai conduttori medesimi, sia alla nave sia a persone sia a cose di terzi, nell’esecuzione delle operazioni di imbarco, sbarco e sosta, sia a bordo che in banchina. 9 - Riconsegna e deposito Qualora all’arrivo i veicoli e/o contenitori non vengano tempestivamente ritirati, la Società provvederà, sempre a spese, rischio e responsabilità del caricatore e ricevitore, a mettere il veicolo e/o contenitore a terra e la riconsegna avverrà soltanto dopo rimborso di tutte le spese dovute per il trasporto e per le operazioni di sbarco. Nel caso in cui per qualsiasi causa i veicoli e/o contenitori non potessero essere riconsegnati al caricatore e/o ricevitore, per assenza o rifiuto del medesimo, i veicoli e/o contenitori potranno rimanere parcheggiati a terra incustoditi a rischio del caricatore e/o ricevitore e la Società non risponderà di danni e/o ammanchi ai veicoli e/o contenitori e alla merce ivi caricata e/o contenuta. La riconsegna dei veicoli e/o contenitori e del loro carico dovrà intendersi effettuata (per specifica pattuizione contrattuale derogativa – ex art. 424 cod. nav. – a favore del vettore della normativa sulla responsabilità di cui all’art. 422 cod. nav.), sin dall’inizio delle operazioni di scaricazione, anche se eseguita con mezzi di bordo. 10 - Obblighi del caricatore 11 - Il caricatore e gli autisti accompagnatori devono uniformarsi ai regolamenti e alle prescrizioni delle Autorità marittime, portuali, doganali, sanitarie e di pubblica sicurezza. Essi saranno responsabili di qualsiasi violazione nei confronti delle competenti autorità e nei confronti della Società. La Società avrà diritto di rivalsa su di essi, per tutti i danni, le spese, multe, ammende, sanzioni amministrative e di ogni altro tipo, che possano derivare alla stessa dalle sopra citate violazioni. 12 - La Società non risponde delle perdite, manomissione e avarie delle merci caricate sui veicoli e/o sistemate all’interno dei contenitori, così come per eventuali cose asportabili lasciate negli abitacoli dei veicoli. 13 - Merci pericolose In caso di mancato avviso il caricatore risponderà illimitatamente di ogni e qualsiasi conseguenza derivante da tale omissione nei confronti della Società e di terzi, in sede civile, penale e amministrativa. 14 - Caricamento sopra e sotto coperta 15 - Veicoli frigoriferi L’allacciamento è consentito a rischio e responsabilità del caricatore anche verso la nave e verso terzi, esclusa qualsiasi responsabilità del Vettore e/o della nave, per mancanza e interruzione della corrente, sbalzi di tensione e per qualsiasi altro difetto e guasto nella generazione e distribuzione di energia elettrica della nave, da qualunque causa generata e/o prodotta. Sarà rifiutata e interrotta la fornitura di energia se, a parere e discrezione del Comando della nave, il motore del veicolo frigorifero non risultasse regolarmente funzionante e non desse idonee garanzie di sicurezza per il carico e per la nave. 16 - Non sono opponibili alla Compagnia e non comportano riconoscimento o responsabilità da parte di questa le dichiarazioni del caricatore o comunque la conoscenza della qualità, del peso, del valore e/o delle condizioni del veicolo e/o contenitore e del carico ivi stimato, o l’imbarco senza riserve. 17 - Unità di carico 18 - Il vettore non risponde dei danni causati dalla mancata partenza, ritardi impedimenti all’arrivo. Non risponde inoltre di perdite e/o avarie sia ai veicoli e/o contenitori sia alla merce ivi contenuta, che possano verificarsi prima e durante l’imbarco, a bordo della nave, durante o successivamente allo sbarco. 19 - Avaria generale I depositi di cui alla XXII delle regole anzidette dovranno essere effettuati in Messina in conto speciale intestato congiuntamente a due fiduciari, e precisamente la Società armatrice ed un rappresentante scelto dagli interessati al carico, presso una banca scelta di accordo dalla società armatrice e dal detto rappresentante degli interessati al carico. A tale scopo, nei vari porti di sbarco delle merci, i depositi saranno incassati dagli agenti della società armatrice, i quali provvederanno a trasmetterli immediatamente a Messina. Il regolamento dell’avaria generale avrà luogo, in via amichevole, in Messina qualunque sia la destinazione delle merci imbarcate e sarà compilato da un liquidatore la cui nomina è riservata alla società armatrice. I depositari rinunciano ad ogni opposizione e si obbligano a pagare il contributo che dal valore delle cose caricate verrà determinato in modo definitivo nel Regolamento di avaria generale. 20 - Foro competente |